Fonte rinnovabile equiparata a risparmio energetico... | |
Fonte rinnovabile equiparata a risparmio energetico. L’Agenzia delle Entrate ha detto si alla richiesta di includere gli impianti fotovoltaici nella normativa che regola le detrazioni fiscali (Art. 16-bis del DPR 917 del 1986). L’Agenzia delle Entrate conferma che anche gli impianti fotovoltaici rientrano nella categoria di “opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici”, infatti vista la perplessità della stessa nel ritenere gli impianti fotovoltaici finalizzati alla produzione di energia e non al conseguimento di un risparmio energetico è stato acquisito il parere del MISE, che ha richiamato il d.lgs. 192/05 e la direttiva 2012/31/UE in cui brevemente si stabilisce che maggiore è la quota di fonte rinnovabile migliore è l’indice prestazione energetica dell’abitazione (energia primaria consumata per mq anno) e dunque migliore è la classe energetica, ed in base a tale principio tutti gli impianti a fonte rinnovabili ed anche il fotovoltaico sono equiparati alla realizzazione di interventi di risparmio energetico, in quanto riducono i consumi da carburanti fossili. Secondo il seguente modello la percentuale di detrazione fiscale per gli impianti fotovoltaici è pari al 50% per impianti installati dal 26 giugno 2012 al 30 Giugno 2013, con un limite di spesa pari a 96.000€; la percentuale di detrazione fiscale per gli impianti fotovoltaici è pari al 36% per impianti installati dal 1 luglio 2013, con un limite di spesa pari a 48.000€. Tali detrazioni non sono cumulabili con il Conto Energia e possono essere combinate con lo scambio sul posto e il ritiro dedicato; ed in questo caso l’Agenzia delle Entrate sottolinea che per poter beneficiare della detrazione in oggetto è necessario che l’impianto fotovoltaico sia installato principalmente per soddisfare i bisogni energetici dell’abitazione, in quanto esclude gli impianti che siano fonte di reddito di impresa e che la cessione dell’energia in eccesso sia configuri esercizio di attività commerciale. L’accesso alla detrazione fiscale non prevederà, da parte del contribuente, la presentazione di documentazione/certificazione aggiuntiva che attesti il risparmio energetico dell’impianto a fonte rinnovabile, in quanto già di per sé il fotovoltaico porta un miglioramento della prestazione energetica dell’edificio. In allegato il testo originale dell’Agenzia delle Entrate. Fonte: www.dailyenmoveme.com |
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Visibile dal giovedì 21 marzo 2013 |