06/06/2013: entra oggi in vigore il decreto-legge che conferma la detrazione fiscale del 50% sugli impianti fotovoltaici...
Il fotovoltaico può godere della detrazione fiscale del 50%, alternativa al conto energia e abbinata allo scambio sul posto. Dopo varie conferme, l'Agenzia delle Entrate lo chiarisce in maniera ufficiale. Con una nota in risposta all'interpello di Anie, presentato 6 mesi fa. Per godere dello sgravio basterà comprovare l'acquisto pagando tramite bonifico.
A patto di rinunciare agli incentivi del quinto conto energia, peraltro agli sgoccioli, il fotovoltaico può godere della detrazione fiscale del 50% per le ristrutturazioni edilizie abbinata allo scambio sul posto. Dopo un'attesa lunghissima finalmente è arrivata la conferma ufficiale dell'Agenzia delle Entrate.
Che il fotovoltaico potesse usufruire della detrazione era stato confermato nei mesi scorsi anche alla nostra testata, tramite l'ufficio stampa dell'Agenzia, ma fino ad ora mancava un documento con i crismi dell'ufficialità in cui si spiegasse chiaramente. Il 14 marzo, a oltre 6 mesi dalla presentazione dell'interpello di Anie-Gifi finalmente è arrivata la risposta ufficiale che colma un vuoto normativo che stava seriamente irritando il settore: si consideri che le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie, che erano del 36%, sono state portate al 50% solo fino al 30 giugno 2013 e poi, salvo novità, ritorneranno al 36%.
La nota della Direzione centrale normativa dell'Agenzia conferma che gli impianti fotovoltaici rientrano tra gli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici (articolo 16-bis del Tuir, lettera h, introdotto dall'articolo 4 del Dl 201/2011) e che dunque possono accedere alle detrazioni del 50% per un massimo di spesa di 96.000 euro per singola unità immobiliare.
Le spese detraibili devono essere pagate tramite bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del versamento, il codice fiscale del soggetto che paga e il codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento: per chi ha già effettuato le spese e non ha pagato con bonifico, non sarà possibile accedere alla detrazione. Non occorrerà invece come qualcuno temeva produrre documentazione che attesti il risparmio energetico conseguito: basta “conservare la documentazione comprovante l'avvenuto acquisto e installazione dell'impianto a servizio di un edificio residenziale, mentre non è necessaria una specifica attestazione dell'entità di risparmio energetico derivante dall'installazione dell'impianto fotovoltaico", spiega l'Agenzia.
Le detrazioni fiscali, conferma l'Agenzia, non sono cumulabili con le tariffe del Conto energia, mentre possono essere abbinate al Ritiro dedicato o allo Scambio sul posto. Ovviamente alle detrazioni, in 10 rate di uguale importo sull'IRPEF in altrettanti anni, possono accedere solo le persone fisiche (non solo i proprietari ma anche i titolari di diritti reali sugli immobili oggetto degli interventi).
Come avevamo mostrato con delle simulazioni (QualEnergia.it, FV, detrazione fiscale più conveniente del conto energia?), la detrazione abbinata allo scambio sul posto per certi impianti è decisamente conveniente. Per un impianto da 20 kW per esempio si parla di quasi30mila euro di guadagni in più su 25 anni rispetto agli incentivi del quinto conto energia; un vantaggio economico cui si aggiunge un procedimento burocratico più semplice e la possibilità di usufruire dello scambio sul posto che, come abbiamo scritto di recente, permetterebbe di evitare in parte la stangata fiscale sotto forma di tassazione del reddito da energia immessa in rete (QualEnergia.it, La stangata dell'Irpef sui piccoli impianti fotovoltaici).
Fonte: Qualenergia.it
Visibile dal giovedì 6 giugno 2013

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